Art. 7.
(Attività professionali del settore della fisica medica).

      1. Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti alla sezione A dell'Albo, settore della fisica medica, le attività svolte, con particolare attenzione all'uso di metodologie avanzate, innovative o sperimentali, nei seguenti settori e ambiti:

          a) ottimizzazione delle prestazioni nelle attività diagnostiche e terapeutiche nei campi della medicina che comportano l'impiego di radiazioni ionizzanti, radiazioni ottiche, radiofrequenze, microonde, campi magnetici e ultrasuoni;

          b) specificazione delle caratteristiche tecniche in fase di acquisizione di tecnologie impiegate in diagnostica e in terapia e loro verifica in fase di accettazione e di controllo di funzionamento periodico;

          c) sorveglianza fisica della radioprotezione nelle attività sanitarie e attività di responsabile della sicurezza ai sensi del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, nelle applicazioni cliniche degli impianti di risonanza magnetica;

          d) analisi, parametrizzazione, misura e valutazione degli agenti fisici e dei processi biofisici finalizzati alle applicazioni diagnostiche e terapeutiche.